L'accesso è rifiutato quando il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi previsti dall'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013:
Interessi pubblici (art. 5-bis, comma 1):
- sicurezza pubblica e ordine pubblico
- sicurezza nazionale
- difesa e questioni militari
- relazioni internazionali
- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato
- conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento
- regolare svolgimento di attività ispettive
Interessi privati (art. 5-bis, comma 2):
- protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia
- libertà e segretezza della corrispondenza
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali
L'accesso è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi quelli previsti dall'art. 24, comma 1 della L. 241/1990 (art. 5-bis, comma 3).
Qualora i limiti riguardino soltanto alcuni dati o parti del documento, è consentito l'accesso parziale alle restanti parti