Vista la legge 5 febbraio 2003, n. 17, recante: «Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità»; gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, al fine di evitare di doversi munire, in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, dell’apposito certificato medico, possono richiedere al comune di iscrizione nelle liste elettorali l’annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione, da parte dello stesso comune, del timbro "AVD" sulla tessera elettorale.