Con Ordinanza n.4 del 29.05.2025 si adottano le misure di prevenzioni incendi
PREMESSO che la presenza all’interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti e insetti di varia natura;
RILEVATO che l’avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale insorgenza di patologie a carattere sanitario;
RICHIAMATE le “Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025”, approvati con Deliberazione G.R. n.5/48 del 29.01.2025 che dettano le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;
VISTA la nota del Prefetto di Sassari prot. n. 0055232 del 26.05.2025, avente ad oggetto “Attività di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi Annualità 2025”;
RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l’igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell’ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell’uomo;
CONSIDERATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, lotti inedificati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un’attività di mantenimento di dette aree;
DATO ATTO che il suddetto provvedimento prevede quale periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” il periodo tra il 1° giugno e il 31 ottobre, salvo eventuali modifiche anche per ambiti territoriali specifici in considerazione dell’andamento meteorologico stagionale
VIETA
Nel periodo compreso tra il 1° Giugno e il 31 Ottobre c.a., considerato periodo ad “elevato pericolo di incendio boschivo” è vietato:
a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione;
b) utilizzare fuochi d’artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innesco di
un incendio, di cui all’art. 2 della L. 353/2000 e ss.mm.ii.;
d) smaltire braci;
e) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e
qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa
innescare o propagare il fuoco;
f) fermare gli automezzi a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con
materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.
ORDINA
Si fanno proprie tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.1.2025 “Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025”, che si intendono qui integralmente richiamate.
Inoltre, entro il 1° giugno:
a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 2, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
f) i rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, di foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
g) I proprietari e gestori di cui al comma precedente, entro il 1° Giugno hanno l’obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 (dieci metri), libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell’altezza della catasta del materiale stoccato.
h) L’A.N.A.S. S.p.A., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere entro il 1° Giugno al taglio di fieno e sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia di almeno 3 (tre) metri, ovvero qualora di larghezza inferiore dell’intera pertinenza.
i) Le amministrazioni locali e i gestori delle reti idriche pubbliche, potabili e irrigue, sono tenuti a rendere accessibili e disponibili gli idranti ubicati lungo la viabilità nei rispettivi territori di competenza, per il rifornimento degli automezzi antincendi terrestri. j) gli enti proprietari delle strade nel territorio comunale provvedono alla rimozione, all’avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo; 2) Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di pericolo di incendio compreso dal 01 giugno al 31 ottobre 2025
TALI SITUAZIONI DEVONO ESSERE MANTENUTE PER TUTTO IL PERIODO IN CUI VIGE LO STATO DI ELEVATO RISCHIO DI INCENDIO (DAL 1° GIUGNO FINO AL 31 OTTOBRE 2025);